Riportiamo le dichiarazioni in merito rese dall’On. Bucchino (PD) all’agenzia AISE

Nessuna discriminazione o diritto negato. I pensionati all’estero, che ne abbiano diritto, riceveranno la "quattordicesima" come i loro "colleghi" in Italia. Lo ha assicurato all’Aise l’on. Gino Bucchino (Pd) precisando che la "quattordicesima" per i connazionali nel mondo dovrebbe essere in realtà già arrivata e, se così non è, si tratta di attendere ancora poco.

"I fondi per la quattordicesima del 2008 - una somma aggiuntiva alla pensione, che il governo di centro-sinistra nel 2007 decise di erogare ai pensionati, anche residenti all’estero, titolari di pensioni e di redditi bassi - sono stati stanziati nell’ultima finanziaria di Prodi", ha osservato il parlamentare del Pd. Piuttosto, ha aggiunto, c’è da segnalare un certo ritardo nell’erogazione della quattordicesima per l’estero rispetto a quanto accaduto per i pensionati in Italia. Ad ogni modo, l’Inps ha iniziato ad erogare gli importi dovuti tra il mese di luglio e quello di agosto ed è perciò possibile che qualcuno debba ancora riceverli. Si sà, in agosto molti uffici pubblici sono chiusi e dunque il lavoro può rallentare. "Dal punto di vista del diritto però non c’è alcun dubbio": chi risponde ai requisiti previsti dalla legge riceverà la quattordicesima. E a chi non l’avesse ancora ricevuta l’on. Bucchino lancia un invito: "si rivolga al proprio patronato di riferimento per una verifica su eventuali ritardi dell’Inps o sull’effettivo diritto alla somma. In alternativa è possibile anche scrivere direttamente all’Inps per avere delucidazioni sulla propria posizione". D’altra parte fu lo stesso deputato del Pd ad allertare i pensioati residenti all’estero quando nell’aprile scorso l’Istituto di previdenza italiano iniziò ad inviare le lettere informative sulla corresponsione della cosiddetta "quattordicesima" introdotta dal Governo Prodi. Oggi come allora l’on. Bucchino rammenta che "per aver diritto alla "quattordicesima" i pensionati italiani residenti all’estero devono avere un’età pari o superiore a 64 anni e un reddito personale non superiore a 8.640,84 euro annui (attenzione se si ha un reddito tra 8.640,84 e 8.976,84 si riceverà comunque una quota ridotta di 14esima). Per le pensioni in convenzione internazionale l’importo della quattordicesima è stato fissato per il 2008 in 336,00 euro". "La somma aggiuntiva invece per i residenti in Italia varia perché è calcolata anche in base all’anzianità contributiva del pensionato", sottolinea ancora il parlamentare eletto in Canada. "Se pensionato da lavoro dipendente: fino a 15 anni di anzianità contributiva, la somma aggiuntiva è pari complessivamente a 336,00 euro; da 15 a 25 anni di anzianità contributiva, la somma aggiuntiva è pari complessivamente a 420,00 euro; se l’anzianità contributiva è superiore a 25 anni la somma complessiva aggiuntiva è pari a 504,00 euro. Per il pensionato da lavoro autonomo, invece, fino a 18 anni di anzianità contributiva la somma aggiuntiva sarà pari complessivamente a 336,00 euro; da 18 a 28 anni di anzianità contributiva, la somma aggiuntiva è pari complessivamente a 420,00 euro; se l’anzianità contributiva è superiore a 28 anni la somma complessiva aggiuntiva è pari a 504,00 euro". "Nel caso in cui il reddito personale del pensionato sia di poco superiore al limite stabilito", avverte il deputato del PD, "la somma aggiuntiva sarà proporzionalmente ridotta. Per esempio se il reddito è di 8.700 euro, con anzianità contributiva fino a 15 anni, la somma aggiuntiva sarà pari a 276,84 complessivi euro (8.640,84 + 336,00- 8.700)". "Non devono essere computati nel reddito, per esplicita previsione normativa, tra l’altro: i trattamenti di famiglia comunque denominati; il reddito della casa di abitazione; le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata; le pensioni di guerra; i 154, 94 euro di importo aggiuntivo previsto dall’articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Inoltre", precisa l’on. Bucchino, "devono essere considerati i redditi percepiti dal pensionato nell’anno solare per il quale va accertato il diritto al beneficio". Va poi rilevato che "per i residenti all’estero ai fini del calcolo dell’anzianità contributiva non sono computabili i contributi versati agli enti previdenziali esteri e usati per la totalizzazione". Infine, conclude Gino Bucchino, "vengono presi in considerazione ai fini del limite reddituale il reddito estero e la pensione estera. Suggeriamo a chi volesse avere ulteriori informazioni di rivolgersi al patronato di riferimento". Tutto ciò varrà per il 2008. "Per gli anni successivi non siamo in grado di dire se sarà garantito il pagamento di tale prestazione considerato che sarà il nuovo Governo di centro-destra a decidere