approvato all’8° congresso dell’USEF Palermo dicembre 1997

TITOLO I: Sede, durata, scopo, obblighi e divieti

TITOLO II: Organi

TITOLO III: Il tesseramento e le entrate finanziarie

TITOLO IV: Il forum degli Amici degli Emigranti e degli Immigrati

Sede,durata,scopo,obblighi e divieti

ART.1

E' costituita con sede in Palermo, Via delle Scuole n°2, l’associazione "Unione Siciliana Emigrati e Famiglie - ONLUS" designata in appresso "USEF".
Essa ispira la propria azione ai principi della democrazia e dell'antifascismo sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.
La durata è fissata al 31/12/2050,ma potrà essere anticipata o ulteriormente prorogata con deliberazione del Congresso Generale,in sessione straordinaria.
L'USEF svolge la propria attività quale organizzazione di volontariato,ai sensi della legge 11 Agosto 1991, n° 266, con l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale,ai sensi dell'art.10, comma 1, lett. b) del Dlgs che regola le ONLUS.
L'USEF è l'organizzazione unitaria dei lavoratori italiani emigrati all'estero,dei lavoratori stranieri immigrati in Italia, delle rispettive famiglie, nonché di coloro che intendono operare per la soluzione del problema sociale determinato dai flussi migratori.

ART. 2
L'USEF è una associazione senza fini di lucro,che opera per la tutela dei diritti civili, politici e sociali degli emigrati, degli immigrati e delle rispettive famiglie, favorendo la piena integrazione paritaria degli emigrati nelle società dei Paesi ospitanti e degli immigrati stranieri in Italia, nel rispetto delle singole peculiarità culturali e linguistiche.
L'USEF opera inoltre nel campo dell'assistenza sociale, della beneficenza,dell'istruzione e della formazione nei confronti degli emigrati, degli immigrati e delle rispettive famiglie.
Scopi dell'USEF sono ;
a) promuovere l'unità degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie, al di sopra di ogni credo politico e religioso, per garantire la difesa più efficace dei loro diritti di lavoratori e di cittadini;
b) promuovere le iniziative idonee per il pieno riconoscimento della parità di trattamento degli emigrati,degli immigrati e delle rispettive famiglie con i lavoratori locali in ogni aspetto del rapporto di lavoro e nella vita economica e civile del Paese ospitante;
c) assicurare il pieni esercizio dei diritti civili e sociali ai lavoratori emigrati,agli immigrati ed ai loro congiunti;
d) organizzare la partecipazione dei lavoratori emigrati e degli immigrati, alle lotte per la democrazia, la giustizia sociale, la solidarietà in Italia ed in ogni altro Paese;
e) elaborare in collaborazione con altre associazioni democratiche rappresentative degli emigrati e degli immigrati, proposte di sviluppo civile, sociale ed economico, nell'ambito siciliano e nazionale, nonché all'estero;
f) sollecitare iniziative del Parlamento Italiano, del Governo, della Regione Sicilia, degli Enti Locali, delle Rappresentanze Diplomatiche, delle istituzioni sovranazionali quali il Parlamento Europeo, gli organismi dell' Unione Europea, il Consiglio d' Europa, e di ogni altra istanza rappresentativa dei cittadini, per la più completa tutela dei lavoratori emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie;
g) promuovere e favorire lo sviluppo delle attività culturali dei lavoratori emigrati e degli immigrati, anche attraverso la pubblicazione di giornali, periodici, atti, documenti, pubblicazioni in genere, in lingua italiana ed estera, nonché la diffusione della cultura e della stampa regionale;
h) favorire lo sviluppo delle attività ricreative e sportive tra le comunità di italiani all'estero, nonché di comunità di stranieri immigrate in Italia;
i) promuovere in Italia ed all'estero iniziative rivolte a sviluppare l'insegnamento della lingua italiana, l'addestramento, la formazione e la qualificazione professionale, l'avviamento in colonie e campeggi, degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie, nonché l'organizzazione in Italia ed all'estero di attività culturali, mostre, fiere, convegni, seminari, scambi tra gruppi di studenti,gemellaggi tra scuole, comuni, province, con entità omologhe in Italia ed all'estero, anche mediante l'intervento diretto ed il contributo dello Stato, della Regione Sicilia, dell'Unione Europea, degli Enti Locali italiani ed esteri, di Enti e cittadini privati, sia italiani che esteri;
l) assistere gli emigrati, gli immigrati e le loro famiglie, per ottenere dai pubblici poteri italiani e stranieri, l'aiuto necessario per il ricongiungimento delle famiglie, nonché per ottenere specifiche legislazioni e provvedimenti di sicurezza sociale, facilitazioni per gli alloggi, agevolazioni multiformi, nazionali e regionali, per gli emigrati che rientrano nei luoghi d'origine e per gli immigrati. A tale scopo l'USEF costituisce presso le proprie sedi, servizi atti ad assistere e tutelare gli emigrati, gli immigrati e le loro famiglie, nei confronti di Istituzioni ed Enti dei Paesi ospitanti;
m) promuovere anche in collaborazione con altre associazioni od enti, iniziative di studio sulle cause e le conseguenze, al fine di richiamare l'attenzione dello Stato, delle Istituzioni e dell'opinione pubblica, su questo problema e contribuire attivamente per avviarne la soluzione, quanto meno nei suoi aspetti più macroscopici;
n) facilitare contatti e collaborazioni tra piccoli e medi imprenditori siciliani operanti all'estero ed omologhi operanti in Sicilia, al fine di stimolare la diffusione del "made in Sicily" anche mediante l'assistenza per la costituzione di società miste tra operatori locali e siciliani operanti e residenti all'estero;
o) promuovere l'anagrafe dei Siciliani all'estero, degli immigrati in Sicilia e delle loro famiglie, curandone, ove possibile, anche per convenzione stipulata con Enti Pubblici, la relativa istituzione ed il mantenimento.
Per il raggiungimento dello scopo sociale, l'USEF promuove e sostiene tutte le iniziative legislative ed amministrative intese a favorire e garantire la piena parità di diritti e di opportunità tanto agli italiani emigrati quanto agli immigrati stranieri, nonché alle rispettive famiglie.
L'USEF promuove una politica unitaria con tutte le associazioni democratiche che si interessano ai problemi dell'emigrazione/immigrazione e con tutte le forze progressiste, per assicurare il pieno rispetto e l'attuazione della Costituzione Repubblicana, la realizzazione delle grandi riforme di struttura nonché il diritto al lavoro ed allo studio.
L'USEF promuove tutte quelle iniziative tese a costruire una larga unità nell'azione tra i nostri lavoratori emigrati e i lavoratori dei paesi ospitanti nella piena consapevolezza che l'unità è base indispensabile per garantire il soddisfacimento dei diritti sociali, civili i politici delle masse lavoratrici.
L'USEF è l'organizzazione unitaria che comprende le associazione degli emigrati all'estero,in Sicilia, nel resto del territorio nazionale e degli immigrati.
Esse possono essere di carattere sociale, culturale e/o ricreativo, che rappresentino e tutelino gli emigrati, gli immigrati e le rispettive famiglie.

ART. 3
Le adesioni all'USEF possono essere individuali e collettive, di gruppi, di associazioni, di cooperative sociali, di club di emigrati e di immigrati.
Ogni adesione comporta il riconoscimento degli organi dirigenti pro-tempore dell' USEF, democraticamente eletti dal Congresso Generale.
Non può essere ammesso chi si è reso responsabile presso analoghe organizzazioni di gravi violazioni delle norme che regolano il volontariato.
E’ motivo di esclusione dall’U.S.E.F. il trarre profitto a proprio vantaggio dalle attività dell’organizzazione stessa, lo svolgere il proprio lavoro con scarso impegno in maniera reiterata, l’arrecare volontariamente danno alle persone assistite, il comporta,mento non compatibile con i fini sociali.
Sulle esclusioni decide la Segreteria.
I soci collettivi ( associazioni, Gruppi, Cooperative Sociali, Comitati, ecc.) conservano la loro piena autonomia, purché la loro attività sia compatibile con i principi e con la linea dell'associazione e svolgano programmi ed iniziative atte a favorire e rafforzare la vita associativa, l'iniziativa e l'impegno unitario necessari per il successo nell'azione di tutela e di rappresentanza dei nostri emigrati all'estero, degli immigrati in Italia e delle loro rispettive famiglie.
Le associazioni e gli altri soci collettivi che aderiscono all'USEF, possono adottare propri statuti, purché non in contrasto con lo statuto dell'USEF.
Le organizzazioni aderenti all'USEF, possono stabilire rapporti di collaborazione e di intesa, con le altre associazioni che non contrastino con i principi del presente statuto.
Laddove il numero delle associazioni lo richieda, possono essere costituiti organi di coordinamento nazionale.
L'adesione all'USEF ha durata illimitata; eventuali recessi potranno avvenire con lettera di dimissione, inviata per raccomandata.
L'adesione obbliga i soci al versamento di una quota associativa annuale, che da diritto alla tessera ed all'abbonamento al giornale "Emigrazione Siciliana" o ad altre pubblicazioni dell'USEF.
Le quote associative annuali, diversamente calibrate tra soci individuali e collettivi, verranno stabilite dalla Segreteria con cadenza biennale. In mancanza di deliberazione innovativa, esse si ritengono tacitamente rinnovate per il biennio successivo.

ART. 4
Gli introiti delle quote associative e tutti i contributi concessi da privati cittadini, dallo Stato, da Enti Pubblici e privati, da Enti Locali, da Enti e cittadini privati stranieri, anche extracomunitari, verranno utilizzati dalle articolazioni centrali e periferiche dell'USEF, per attività di assistenza nel settore sociale, culturale, ricreativo, nonché per il potenziamento delle strutture ed il funzionamento delle sedi.
I contributi provenienti dalla Regione Sicilia, saranno utilizzati secondo le norme previste dalla legislazione regionale in materia di emigrazione e per il buon andamento della vita dell'associazione.
I circoli, le Associazioni periferiche, i coordinamenti nazionali, godono di autonomia di gestione delle proprie risorse, anche rispetto alla sede centrale, che non risponde degli impegni assunti o di eventuali situazioni debitorie delle sedi locali, sia che esse siano collocate in Sicilia che all'estero.

ART. 5
E' fatto espresso divieto all'USEF :
- di svolgere attività diverse da quelle previste dal presente statuto;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salva la previsione dell'art. 10 comma 1, sub d), del Dlgs che regola le ONLUS. .
E' fatto espressamente obbligo all'USEF, oltre all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociali di cui all'art. 1 del presente statuto :
- di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- di devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio dell'organizzazione ad altre ONLUS, ai sensi dell'art. 10, comma 1, sub f) del Dlgs che regola le ONLUS; .
- di redigere il bilancio o il rendiconto annuale;
- di utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo ONLUS;
- di assicurare, con il presente statuto, l'uniforme disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative, escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e garantendo agli associati maggiorenni pari poteri nelle decisioni che riguardano lo statuto ed i regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell' associazione.


Organi

ART. 6

Gli organi dirigenti dell'USEF sono:
a) il “Congresso generale” degli associati. Il Congresso generale decide sulle variazioni allo statuto, sugli indirizzi programmatici e sulla linea d’azione dell’associazione, elegge il Presidente, il Segretario generale ed il Consiglio generale. Il Congresso Generale si tiene, di norma, ogni quattro anni in località nazionale od estera, di volta in volta stabilita dalla Segretaria. Il Congresso Generale degli associati è composto dai delegati eletti dagli aderenti nei precongressi di zona e nazionali.
b) il “Presidente”, eletto dal Congresso Generale, rappresenta la politica e l'unità dell'Associazione. Egli presiede la Presidenza ed il “Forum” di cui al successivo Art. 16. In caso di vacatio tra un Congresso e l'altro, il Presidente può essere eletto dal Consiglio Generale.
Il Presidente viene coadiuvato dalla Presidenza.
c) la “Presidenza”, eletta dal Consiglio Generale, è composta da un minimo di due fino ad un massimo di quattro membri (escluso il Presidente). La Presidenza nel suo complesso partecipa alle riunioni della Segreteria, tranne quando si tratta di questioni prettamente amministrative. Sia il Presidente che la Presidenza, non hanno competenza e responsabilità nella amministrazione dell'Associazione.
d) il “Segretario generale”, eletto dal Congresso Generale, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Presiede la Segreteria e ne garantisce il normale funzionamento. Assieme alla Segreteria elabora il rendiconto annuale, gestisce i programmi e le iniziative finanziate dalla Regione Sicilia, da altri Enti e dall’U.S.E.F. stessa. E’ responsabile dell'attività dell'Associazione per tutto attiene l'ordinaria amministrazione. Potrà delegare, in tutto o in parte i propri poteri, anche a non associati, con semplice comunicazione scritta. In caso di vacatio tra un congresso e l'altro, il Segretario Generale viene eletto dal Consiglio Generale. Il Segretario generale, nell'espletamento delle proprie funzioni, è coadiuvato dalla Segreteria.
e) la “Segreteria”, eletta dal Consiglio Generale, è composta da un minimo di quattro fino ad un massimo di otto membri (escluso il Segretario). La Segretaria cura l'adempimento del lavoro politico-organizzativo ed amministrativo dell'USEF. Ad ogni componente la Segreteria, il Segretario Generale affida incarichi specifici di lavoro.
f) il “Consiglio Generale”, eletto dal Congresso Generale in numero proporzionale agli aderenti all’Associazione nel rapporto di almeno un membro per ogni cinquecento associati. Il Consiglio Generale non può essere composto da un numero inferiore a venti membri e comunque non inferiore al doppio della Presidenza e della Segreteria. Sovrintende e vigila sull'attività dell'Associazione da un Congresso all'altro. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto e quando i due terzi del Consiglio ne facciano richiesta. Esso ha la facoltà di decidere cooptazione di membri nei diversi organismi, fino al massimo di 1/3. Decide sulla sostituzione dei membri che non partecipano alla normale vita dell'associazione. Il Consiglio generale potrà convocare il Congresso Generale, in sessione straordinaria, con decisione presa con una maggioranza di quattro quinti dell'organismo.

ART. 7
Tutti gli associati sono elettori ed eleggibili in relazione agli organi dell'Associazione. I soci collettivi sono rappresentati dai rappresentanti legali delle rispettive organizzazioni.
Gli associati sono rappresentati al Congresso Generale dai "Delegati al Congresso". Ogni delegato rappresenta almeno cinquanta associati e viene aletto dalla base associativa nelle assemblee precongressuali di zona e nazionali da svolgersi, con tale preciso compito, almeno dieci giorni prima dello svolgimento del Congresso Generale. I soci collettivi, che rappresentino un numero di associati maggiore a quello stabilito per la elezione di un delegato, esprimono un numero proporzionale di delegati per ogni frazione di associati previsti per un delegato. Il numero di associati necessari per esprimere un delegato al congresso generale verrà di volta in volta fissato dalla Segreteria congiuntamente con la Presidenza.
Tutte le cariche previste nel presente Statuto sono completamente gratuite e non danno titolo alcuno alla percezione di indennità e/o gettoni di presenza.
I membri degli organismi restano in carica da un Congresso all'altro e sono rieleggibili.

ART. 8
Le organizzazioni associate, affiliate o collegate eleggono i propri organi secondo i loro statuti autonomi e le deliberazioni dei rispettivi congressi o assemblee. Esse hanno piena autonomia finanziaria e propri bilanci.

ART. 9
L’U.S.E.F. in materia d’immigrazione, stimola e sostiene la costituzione di associazioni di immigrati, collegate alle singole comunità o in forma federata ed unitaria. Le dette associazioni hanno statuti propri e possono aderire all’U.S.E.F., pur mantenendo la piena autonomia, secondo le modalità riportate nel presente Statuto in materia di adesione e di soci collettivi.


Il Tesseramento e le entrate finanziarie

ART. 10
L' USEF adotta una tessera di durata biennale. La tessera è il documento che dimostra l'appartenenza all' USEF. Oltre alle entrate delle quote associative, l' USEF utilizza i contributi previsti dalle leggi nazionali e regionali, dalle deliberazioni di Province e Comuni, da altri fondi sottoscritti da enti pubblici o privati o raccolti medianti particolari iniziative.

ART. 11
Le organizzazioni associate, affiliate o collegate, possono conservare proprie tessere, le quali conferiscono gli stessi diritti dei soci che sono in possesso della tessera USEF. In questi casi, ciascuna delle associazioni aderenti, applica sulla propria tessera il bollino USEF.

ART. 12
Presso le sedi USEF e le sedi delle Associazioni o Circoli aderenti o affiliati, è costituito il servizio sociale per la tutela e l'assistenza degli emigrati, degli immigrati e delle loro famiglie.

ART. 13
L' USEF può aprire sia in Italia che all'estero, centri di prima accoglienza che può gestire in proprio o convenzionandosi con adeguate strutture.
Per il finanziamento di tali centri, l' USEF si avvale delle legislazioni in materia di attività di volontariato e di ONLUS, di contributi, donazioni, lasciti, comunque reperiti da Enti o da privati, nonché delle entrate derivanti da eventuali marginali attività commerciali.
Il servizio sociale, di cui al precedente art.12, provvede a fornire informazioni circa le varie norme sociali ed opera per istruire tutte le pratiche relative a :
a) prima sistemazione;
b) tutela scolastica e culturale, borse di studio, titoli di studio, loro equipollenti e loro riconoscimento;
c) provvedimenti deliberati da leggi nazionali e regionali, comprese le pratiche per la promozione di attività economiche, di edilizia pubblica, gestione del patrimonio e riguardanti altri fondi particolari promozionali anche internazionali;
d) crea contatti e rapporti tra piccoli e medi imprenditori per raggiungere le finalit… comprese nel presente statuto,
e) tutela delle rimesse di risparmio;
f) questioni inerenti il servizio militare;
g) tutte le attività connesse con lo scopo sociale dell'associazione meglio evidenziate negli articoli precedenti.
In Italia ed all'estero, il Servizio Sociale USEF, può stabilire rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, Enti Previdenziali e Sociali, per l'espletamento della propria attività.

ART. 14
L' assistenza fornita dal servizio sociale è gratuita, eccettuate le eventuali spese occorrenti per l'ottenimento di documenti da vari Enti ed Uffici.

ART. 15
Le organizzazioni associate, affiliate o collegate, possono istituire in Italia o all'estero, a seconda del territorio di appartenenza, servizi analoghi, collegandosi con i servizi centrali.


Il Forum degli Amici degli Emigrati e degli Immigrati
Il Centro Regionale Immigrati Stranieri (CRIS)

ART. 16
L'USEF coinvolge nelle sue attività a favore degli italiani emigrati all'estero e degli immigrati sul territorio nazionale, personalità del mondo della Cultura, della Politica, delle Pubbliche Istituzioni, degli Enti Locali, dell'arte, attraverso la istituzionalizzazione del “Forum degli Amici degli Emigrati e degli Immigrati”. Esso è costituito presso la sede centrale dell'USEF ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
Compiti del Forum, sono quelli di promuovere iniziative atte a migliorare la legislazione nazionale e regionale, partecipare con propri rappresentanti alle attività in Italia ed all'estero promosse dall'USEF. Viene utilizzato o fornisce la propria consulenza, per studi, ricerche, ecc..
Il Forum è un organo esclusivamente consultivo non obbligatorio, non riveste alcuna funzione organizzativa o amministrativa, viene presieduto e riunito dal Presidente pro-tempore dell'USEF, tutte le volte che viene ritenuto necessario o ne viene fatta richiesta.
I membri del “Forum degli Amici degli Emigrati e degli Immigrati”, sono nominati congiuntamente dalla Presidenza e dalla Segreteria. Essi possono essere anche esterni all' USEF ed alle organizzazioni aderenti o affiliate.

ART. 17
All’interno dell’USEF opera il “Centro Regionale immigrati Stranieeri” (CRIS) dotato di proprio statuto, regolarmente registrato. Per quanto attiene alle attività in favore degli immigrati, l’USEF oltre a quanto previsto per i centri sociali, può avvalersi dell’apporto del CRIS, anche in piena autonomia per le iniziative specifiche.


DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18
Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente statuto, si rimanda alle relative norme del codice civile, nonché alle norme dettate dalle specifiche leggi nazionali e regionali in materia di volontariato, di ONLUS, di emigrazione e di immigrazione.