ROMA\ aise\ - Via libera dal 1° gennaio 2009 le pensioni di anzianità ed i trattamenti di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, a prescindere dalla decorrenza della pensione stessa.

 A darne notizia è oggi l’Inps. La nuova disciplina in materia di cumulo non sarà applicata ai lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; ai trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili; agli assegni straordinari per il sostegno del reddito. Dal 1° gennaio 2009, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate interamente con il sistema contributivo in favore di soggetti con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni ovvero in favore di soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne. Contestualmente, la citata disposizione abroga anche il comma 21 dell'art. 1 della legge 335/1995, che disciplinava il regime di cumulo per le pensioni di vecchiaia contributive. In fase di prima attuazione, la nuova disciplina è stata applicata alle pensioni liquidate con il sistema retributivo e misto. L’Istat, in via previsionale, ha stabilito per l’anno 2009 un aumento della perequazione automatica nella misura del 3,30%. In relazione a tale aumento, l’Inps ha provveduto ad emanare l’annuale circolare relativa all’adeguamento delle prestazioni legate al reddito. Tra le principali novità, da gennaio 2009, l’importo mensile del trattamento minimo delle pensioni è di 458,20 € mensili, pari a 5.956,60 € annui, per tredici mensilità. L’integrazione al minimo spetta in misura intera se i redditi personali assoggettabili all’Irpef non superano l’importo di 5.956,60 euro annui (pari all’importo annuo del trattamento minimo stesso). In caso di redditi superiori e fino a 11.913,20 euro (due volte il trattamento minimo), l’integrazione può spettare in misura parziale. Invece, se il reddito supera il tetto di 11.913,20 euro, non si ha più diritto ad alcuna integrazione, neanche in misura parziale. Per le pensioni liquidate prima del 1994 si tiene conto soltanto dei redditi personali. Per quelle liquidate nel corso del 1994, i pensionati coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, hanno diritto all’integrazione se non possiedono redditi propri superiori a due volte il trattamento minimo (cioè 11.913,20 euro, calcolato in misura pari a tredici volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio), ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo non superiore a cinque volte il trattamento minimo (29.783,00 euro). Per le pensioni con decorrenza successiva al 1994, mentre il limite personale è sempre di due volte il trattamento minimo, quello dei redditi cumulati con il coniuge è pari a quattro volte tale importo (23.826,40 euro). Per l’anno 2009, l’importo mensile dell’assegno sociale è di 409,05 €, pari a 5.317,65 € annui. I limiti di reddito per il riconoscimento del diritto sono di 5.317,65 € annui se il richiedente non è sposato e di 10.635,30 € annui (cioè 5.317,30 x 2) se il richiedente è coniugato. Se il pensionato non ha alcun reddito personale né cumulato ad un eventuale coniuge, percepisce l’assegno sociale in misura intera. Se, invece, i suoi redditi, quelli del coniuge oppure la somma di entrambi superano i limiti di legge, l’assegno sociale non spetta. Nel caso in cui tali redditi siano inferiori ai limiti di legge, l’assegno viene erogato con l’importo ridotto. In questo caso, sarà pagato un importo annuo pari alla differenza tra l’importo intero annuale dell’assegno sociale corrente e l’ammontare del reddito annuale. Per l’anno 2009, l’importo mensile della pensione sociale è di 337,11 €, per un importo annuo di 4.382,43 €. Se chi percepisce la pensione sociale non è coniugato e non ha alcun reddito personale, ha diritto all’importo intero. Se il reddito personale supera 4.382,43 €, la pensione sociale non spetta mentre, se non supera tale limite, l’importo viene ridotto ed è pari alla differenza tra l’importo annuale corrente della pensione e l’ammontare del reddito personale del titolare. Se chi percepisce la pensione sociale è sposato e il reddito complessivo dei coniugi non supera 10.718,10 € annui, la pensione viene erogata in misura intera. Se il reddito complessivo dei coniugi supera 15.100,53 € l’anno, la pensione non spetta, mentre se l’ammontare del reddito cumulato è compreso tra 10.718,10 e 15.100,53 €, l’importo viene ridotto ed è pari alla differenza tra 15.100,53 € e l’ammontare del reddito complessivo dei coniugi. Se il richiedente ha redditi propri superiori al limite individuale, la pensione sociale non spetta anche se, sommando il reddito personale con quello del coniuge, il reddito complessivo non supera i limiti stabiliti dalla legge per i cittadini coniugati. (aise)