Credo che sia opportuno ricordare a tutti coloro i quali ritengono giusto e conveniente mettersi in regola con il Fisco italiano che c’è tempo fino al 2 ottobre (il 30 settembre è sabato) per aderire alla voluntary disclosure bis, in seguito alla proroga, di cui ho dato notizia in un mio recente comunicato, volta a concedere più tempo per aderire alla procedura di collaborazione volontaria oltre il termine originariamente previsto di lunedì 31 luglio. La voluntary disclosure edizione 2016-2017 è stata introdotta dal dl 193/2016, che ha riaperto i termini per far emergere capitali all’estero (compresi i redditi non dichiarati) oppure irregolarmente detenuti in Italia con uno sconto sulle sanzioni (ma con il pagamento integrale delle somme originariamente dovute). La voluntary bis potrebbe essere un’opportunità per migliaia di lavoratori italiani all’estero i quali hanno lavorato e prodotto reddito (e pagato le tasse all’estero) ma si sono dimenticati di iscriversi all’AIRE mantenendo così la residenza in Italia e conseguentemente anche l’obbligo di dover dichiarare annualmente al Fisco italiano i redditi conseguiti all’estero. Ricordiamo che tutti i cittadini italiani che lavorano all’estero e che non sono iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) sono fiscalmente residenti in Italia e devono ogni anno presentare la dichiarazione e pagare le imposte sui redditi ovunque prodotti. Nel caso si ometta di presentare la dichiarazione dei redditi o non si indichino in essa i redditi prodotti all’estero, non spetta la detrazione delle imposte pagate nello Stato estero (comma 8 dell’art. 165 del Tuir). Quindi i cittadini italiani che, per motivi di varia natura, non si sono iscritti all’Aire e che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in Italia, perdono il diritto di usufruire della detrazione delle imposte pagate all’estero (comma 8 dell’art. 165 del Tuir), se accertati (a poco servono in questo caso le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni fiscali che generalmente consentono la tassazione concorrente o doppia tassazione). Per non perdere il diritto al riconoscimento delle imposte pagate all’estero, una norma introdotta di recente in seguito ai nostri interventi (la legge di conversione del Dl 50/2017) consente, nell’ambito della cosiddetta procedura della “collaborazione volontaria” (voluntary disclosure ), per la quale è stata disposta la riapertura dei termini di adesione al 2 ottobre 2017, di superare il divieto disposto dal comma 8 dell’art. 165. Tale procedura straordinaria consente, tra l’altro, di regolarizzare le violazioni degli obblighi dichiarativi commesse in materia di imposte sui redditi, usufruendo di benefici sul piano sanzionatorio. In conclusione l’adesione alla voluntary bis, sebbene onerosa a causa delle sanzioni, seppur ridotte, da pagare, potrebbe evitare eventuali e più penalizzanti contenziosi con il Fisco italiano. Tuttavia, ci è stato segnalato un problema da numerosi contribuenti italiani all’estero che avrebbero voluto aderire. Il problema consisterebbe nel fatto che le istruzioni per la compilazione della Disclosure, “on line” sul sito dell’Agenzia delle Entrate, presentano una notevole complessità tecnica e giuridica, lasciando spesso spazio a dubbi interpretativi. Il pericolo è perciò che molti nostri connazionali, pur volendolo, non riusciranno ad inviare in tempo la richiesta per l’adesione sia a causa della mancanza del PIN (difficile da ottenere all’estero) sia per la quantità e tipologia di documentazione da allegare. Voglio quindi sottolineare che sarà mio obiettivo prioritario in questo scorcio finale di legislatura ed in particolare nel corso della discussione della Legge di bilancio, cercare di introdurre una ulteriore proroga per i lavoratori italiani all’estero e magari un provvedimento volto a modificare l’attuale penalizzante normativa in vigore in modo da non consentire più l’assurdità della doppia tassazione sui redditi conseguiti all’estero. Ricordo che è sempre opportuno rivolgersi ad un esperto in materia per una verifica della propria posizione. www.marcofedi.it