La risposta del sottosegretario Benedetto Della Vedova ad una interrogazione parlamentare La normativa prevede che gli operatori degli uffici visti all’estero effettuino anche una valutazione del rischio migratorio Nel rispondere in Commissione Esteri della Camera ad una interrogazione della deputata Eleonora Cimbro del Pd (cofirmatari gli eletti all’estero per il Pd Fabio Porta, Laura Garavini e Francesca La Marca) il sottosegretario Benedetto Della Vedova ha chiarito che il visto di studio può essere concesso agli stranieri che intendano recarsi nel nostro Paese per frequentare corsi di apprendimento o perfezionamento della lingua e della cultura italiana presso Università italiane o altre Istituzioni pubbliche o private. La richiesta di visto deve soddisfare i requisiti previsti dalla legge e può riguardare soggiorni di breve o lungo periodo. Per i cittadini di Paesi esenti dall’obbligo del visto per soggiorni nello spazio Schengen fino a 90 giorni, i visti di studio di lungo soggiorno sono in genere concessi con massima speditezza, in presenza dei requisiti previsti, essendo generalmente escluso in questi casi un rischio di immigrazione illegale. Per i cittadini di Paesi ad obbligo di visto per corto soggiorno la normativa prevede invece che venga valutata, caso per caso, la presenza di un rischio migratorio e verificato il reale scopo del viaggio. Tale cautela è giustificata anche dal fatto che numerose domande di visto di studio per la frequenza di corsi di lingua italiana in Italia nascondono tentativi di elusione della normativa migratoria, e che la frequenza del corso di lingua è in realtà un pretesto per altri scopi non previsti dalle norme in vigore. Nel 2006 il Mae ha fornito alle rappresentanze diplomatico-consolari indicazioni sui requisiti e le condizioni per la concessione dei visti di studio. Tali indicazioni sono state poi consolidate e sostituite da quelle contenute nella circolare ministeriale n. 1 del 31 luglio 2014, che costituisce oggi il riferimento più aggiornato in tema di visti d’ingresso. Per assicurare una corretta e omogenea applicazione della normativa sui visti – inclusi quelli per studio – il ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale pone in essere una costante opera di vigilanza sull’operato degli uffici consolari. Un’uniforme disciplina della materia non implica tuttavia che vi debbano essere degli automatismi nei rilascio dei visti per studio. La normativa prevede infatti che gli operatori degli uffici visti all’estero effettuino una valutazione del rischio migratorio, che non potrà non tener conto delle caratteristiche di ciascun richiedente. In conclusione il sottosegretario Della Vedova ha riferito che nel 2014 sono stati emessi dalla nostra rete diplomatico-consolare 51.878 visti per studio, con un aumento del 7,5 per cento rispetto all’anno precedente. I visti di studio per la frequenza di corsi di lingua italiana sono stati invece 4.365 (+54 per cento rispetto al 2013). Dati – ha osservato Della Vedova – sicuramente positivi che dimostrano da un lato l’attrazione che il nostro Paese e il suo sistema educativo continua ad esercitare nei confronti degli studenti stranieri, e dall’altro l’impegno delle nostre 167 sedi diplomatico-consolari per assecondare la crescente domanda di lingua e cultura italiana. L’interrogante. Eleonora Cimbro, si è dichiarata assai soddisfatta della risposta del Governo, rilevando come la circolare ministeriale del 31 luglio 2014 presenti una casistica molto più aggiornata rispetto a quella previgente del 2006. (Inform)