Le disposizioni applicate transitoriamente per le elezioni del giugno 2001. Il coordinamento con le nuove disposizioni statutarie. La riforma dello Statuto della Regione siciliana varata con l’articolo 1 della legge costituzionale n. 2 del 2001, ha prodotto una significativa innovazione nell’assetto istituzionale della Regione,

poiché l’elezione diretta del Presidente ed il potere allo stesso concesso di nominare e revocare gli assessori non ha semplicemente valenza di carattere elettorale, ma contribu isce a individuare un nuovo volto della Regione, configurando i suoi or gani con prospettive e fisionomie nuove. Alla riforma del 2001 avrebbe dovuto seguire, oltre ch e un ulteriore affinamento e approfondimento dell’opera di revisione dello Stat uto speciale, peraltro in linea c on il processo federalistico che in atto riguarda le altre regioni italiane, anche un’ attività del legislatore regionale volta a dare concreta attuazione alle nuove disposizioni costituzionali, in una serie di materie che la dottrina definisce “statutarie” perché strettamente connesse con le regole fondamentali dell’ente regionale. La Commissione speciale all’uopo istituita co n apposita legge regionale nell’ottobre 2001 ha lavorato con impegno per esitare per l’Aula il progetto di legge di revisione dello Statuto speciale che provvede ad aggiornare ed a rendere al pass o con i tempi le norme del 1947 non più in armonia col nuovo assetto istituzionale del Paese e non consone rispetto alle peculiarità di un’autonomia speciale che era nata come affermazione di una iden tità culturale, storica, economica della Sicilia sia pur nell’ambito della Nazione italiana. Il percorso di riforma dello Statuto della Regione in atto è, però, ancora da completare con l’esame degli em endamenti presentati al testo inviato in Aula e con la discussione e l’approvazione da parte dell’assemblea plenaria dell’articolato. Per intanto si è posta l’esigenza di affrontare un altro nodo importante per la vita della Regione ed urgente rispetto ad altre tematiche rinviabili anche a legislature successive. Si tratta del problema della modifica della legge per il rinnovo dell’Assemblea regionale siciliana. Vale la pena ricordare che in questa materia, in forza del disposto dello Statuto della Regione, ed in particolare dell’articolo 3, la Si cilia ha sempre goduto di legislazione esclusiva: l’approvazione della legge per il rinnovo dell’Assemblea è affidata all’Asse mblea stessa “in armonia con la Costituzione ed i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con l’osservanza di quanto previsto dallo Statuto”. Tale dizione non è stata modificata dalla legge costituzionale n. 2 del 2001, che si è limitata ad aggiungere il seguente periodo, riguardante la promozione delle pari opportunità : “Tale legge, al fine di conseguire l’equilibri o della rappresentanza dei sessi, promuove condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali”. Per completare i brevi cenni storici e sulla natura della competenza legislativa della Regione in materia elettorale, va detto che la precedente dizione dell’articolo 3 dello Statuto rinviava per la prima elezione dell’Assemblea regionale alla normativa dettata per l’Assemblea costituente dello Stato italiano. In ordine, poi, alla competenza legislativa della Regione in materia di elezioni va ricordata la sentenza n. 352 de l 1997, che ne ha precisato l’am piezza, essendo l’unico limite imposto al Legislatore regionale quello del rispetto dei principi ricavabili dalla Costituzione in materia elettorale e non già del rispetto dei princìpi e tanto meno delle specifiche discipline – fissati nelle leggi che regolano l’elezione delle Camere (sentenza n. 372 del 1996). In merito alla disciplina elettorale da applicare, va preliminarmente rileva to che, mentre per le elezioni successive a quelle del 2001 dovrà proced ersi all’applicazione del nuovo sistema dettato dalla legge elettorale approvata dall’Assemblea nell’agosto 2004, con l’iter di pubb licazione e di entrata in vigore di cui parleremo nei paragr afi seguenti, per quanto riguarda il primo rinnovo dell’Assemblea regionale successivo all’entrata in vigore della legge costituzionale n. 2 del 2001 la disposizione transitoria dalla stessa introdotta ha previsto il rinvio alle norme delle leggi della Repubblica che disciplinano l’elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario. 4 Il sistema riproduce quello previsto dalla legg e Tatarella, anche se al cune norme della legge elettorale dell’Assemblea sono state applicate, in forza dell’inciso che le rende applicabili in via suppletiva ed in quanto compatibili con la normativa complessiva, limitatamente alla disciplina dell’organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni. Sono state, inoltre, espressamente enunciate delle norme volte a consentire un adattamento con le nuove disposizioni dello Statuto ed, in particolare, que lla che dispone la coinci denza del territorio di ciascuna provincia con le circoscrizioni elettorali e che considera l’intero territorio regionale come base per l’applicazione del sistema maggioritario previsto per l’elezione dei deputati della lista regionale, nonché quelle secondo cui sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali e che il Presidente della Regione eletto faccia parte dell’Assemblea stessa