Una circolare del Capo della Polizia indica alle questure quali sono i reati ostativi. È molto probabile che il Parlamento, quando ha definitivamente approvato in piena estate la legge 3 agosto, n. 102, per la regolarizzazione di colf e badanti, non abbia valutato con la dovuta attenzione alcuni meccanismi procedurali che, al momento della applicazione, si sono rivelati del tutto in antitesi con la logica stessa del provvedimento di emersione.

La norma, infatti, mentre da un lato ha riprodotto - quasi con un copia ed incolla - le stesse condizioni di inammissibilità previste dalla mega regolarizzazione del 2002 attuata con la Bossi/Fini, dall’altro non ha tenuto conto di una sostanziale modifica che quella stessa legge aveva apportato alle procedure di espulsione. La legge del 2009 ha escluso dalla regolarizzazione - così come avvenuto nel 2002 - gli stranieri espulsi per motivi diversi dalla semplici violazioni delle norme sull’ingresso ed il soggiorno e gli stranieri condannati per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale. Il problema sta proprio qui: mentre nel 2002 tra questi reati non era compresa la violazione dell’ordine impartito dal questore allo straniero colpito da provvedimento di espulsione, oggi questo reato è un delitto e come tale, la relativa condanna, anche non definitiva, è ostativa alla regolarizzazione. Questa conclusione, logica sotto l’aspetto formale, ha suscitato però molti dubbi in quanto è sembrata del tutto contraddittoria con le finalità della regolarizzazione: da un lato il legislatore ha giustamente “sanato” tutte le violazioni di legge connesse alla stessa condizione di irregolarità, dall’altro ha ritenuto ostative non solo le condanne per delitti di particolare gravità, ma anche la condanna per un reato (l’inosservanza dell’ordine del questore) che, pur essendo oggi qualificato come delitto, è comunque strumentale all’esecuzione dell’espulsione amministrativa. Ed in quest’ultimo senso si è espresso il Ministero dell’interno con una circolare del Capo della Polizia che ribadisce l’impossibilità di concedere il nulla osta alla regolarizzazione di colf e badanti che abbiano subito una condanna per il reato di cui all’art. 14, comma 3 ter, che punisce con la reclusione da uno a quattro anni lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine del questore di allontanarsi dal territorio nazionale entro cinque giorni. Diverso - precisa la circolare - è il caso dello straniero che permane in Italia nonostante l’ordine del questore impartito a seguito di espulsione adottata perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di 60 giorni e se non è stato chiesto il rinnovo oppure la domanda è stata rigettata oppure si è trattenuto oltre il termine indicato nella dichiarazione di presenza. Poiché in questi la casi si tratta di un reato contravvenzionale, la condanna non sarà ostativa alla regolarizzazione. ((R.M.))