Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per figli a carico e l’Assegno al nucleo familiare per figli sono stati abrogati e quindi non sono più erogati né in Italia né all’estero. Le due prestazioni sono state assorbite dall’Assegno unico universale che però è erogabile soltanto in Italia.

I contribuenti residenti all’estero i quali erano (o avrebbero potuto essere in futuro) aventi diritto alle detrazioni e all’Anf per figli a partire dal 1° marzo si sono visti revocare tali prestazioni. Mentre continua la nostra battaglia politica e parlamentare per il ripristino delle detrazioni e dell’Anf a favore degli italiani residenti all’estero e mentre siamo in attesa che Ministero delle Finanze e Inps verifichino presso le competenti autorità europee la legittimità rispetto al diritto comunitario e internazionale della decisione di vincolare alla residenza in Italia il diritto all’Assegno unico (i potenziali aventi diritto residenti all’estero potrebbero essere infatti coloro i quali producono il loro reddito e pagano le tasse in Italia, come ad esempio i cosiddetti “non-residenti Schumacker”), giova ricordare che ai nostri connazionali residenti all’estero – lavoratori e pensionati - spettano ancora le detrazioni e l’Anf per gli altri familiari a carico. Infatti le detrazioni rimangono per i figli maggiori di 21 anni ancora a carico e resta ferma la disciplina degli ANF per gli altri familiari a carico diversi dai figli, cioè continueranno ad essere riconosciute le prestazioni di assegno per il nucleo familiare (ANF) e di assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti. Non è chiaro, tuttavia, perché l’Inps non lo ha ancora mai chiarito ufficialmente, se un contribuente o pensionato italiano residente all’estero il quale ha il coniuge a carico ma anche un figlio per il quale in Italia avrebbe diritto all’Assegno unico (ma non all’estero), potrà ricevere o continuare a ricevere l’Anf per il coniuge (o altro parente a carico) visto che se fosse residente in Italia la domanda verrebbe respinta per tutti i componenti del nucleo familiare (perché con il figlio a carico si avrebbe diritto all’Assegno unico). Sono ancora molti gli aspetti giuridici e regolamentari della normativa sull’AUU che vanno chiariti.

Angela Schirò (deputata PD) - Fabio Porta (senatore PD)