1. Quali sono le principali regole per gli spostamenti da e per l’estero? Dal 9 al 14 luglio è vietato l’ingresso in Italia alle persone che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o sono transitate per uno dei seguenti Paesi:

Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana. L’unica eccezione al divieto è ammessa solo per cittadini italiani, di uno Stato UE, di un paese parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano e per i loro stretti familiari (discendenti e ascendenti conviventi, coniuge, parte di unione civile, partner stabile), a condizione che siano residenti anagraficamente in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020. Chiunque entra in Italia da qualsiasi località estera è tenuto a consegnare al vettore o alle forze di polizia in caso di controlli una autodichiarazione secondo il modello scaricabile da questo sito (LINK)

Queste sono le principali novità in vigore dal 1 luglio:

o continuano ad essere consentiti liberamente gli spostamenti da e per Stati membri dell’Unione Europea (oltre all’Italia, sono Stati membri della UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria), Stati parte dell’accordo di Schengen (gli Stati non UE parte dell’accordo di Schengen sono: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. Chi entra da questi Paesi non dovrà più giustificare le ragioni del viaggio e non è sottoposto all’obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni all’ingresso in Italia (salvo che non abbia soggiornato in un Paese diverso da questi nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia);

o dal 1 luglio sono consentiti liberamente anche gli spostamenti per l’Italia dei residenti nei seguenti Paesi (salvo che non provengano da Paesi dai quali è temporaneamente vietato l’ingresso in Italia):

Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay. In questi casi non è più necessario giustificare le ragioni del viaggio; o possono liberamente entrare nel territorio italiano, senza necessità di giustificare le ragioni del viaggio anche i cittadini di Stati membri della UE, Stati parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito, Andorra, Monaco, San Marino o Vaticano, gli stranieri residenti in uno di tali Paesi e i loro rispettivi familiari (coniugi, uniti civilmente, partner convivente di fatto, figli a carico di età inferiore a 21 anni, ascendenti a carico). Per chi ha soggiornato o è transitato per Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, vigono particolari restrizioni (vedi sopra);

o gli spostamenti diversi da quelli indicati sopra potranno essere effettuati – oltre che per lavoro, salute, assoluta necessità, rientro al domicilio, residenza o abitazione – anche per motivi di studio. Spostamenti diversi da quelli indicati sopra non motivati da una di queste ragioni restano vietati; Per gli ingressi in Italia da Paesi diversi da Paesi dell’Unione europea, Paesi parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano, resta l’obbligo di isolamento fiduciario, fatte salve alcune eccezioni (vedere faq 2 e 3). Si consiglia, prima di intraprendere un viaggio all’estero, di verificare quali sono le regole stabilite nel Paese di destinazione e negli eventuali Paesi di transito.

2. Sono entrato/a in Italia dall’estero, devo stare 14 giorni in isolamento fiduciario a casa? Dipende dallo Stato di provenienza e dal momento di entrata in Italia. Chi entra o rientra a partire dal 3 giugno da uno Stato dell’Unione europea o da uno Stato parte dell’accordo di Schengen, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, da Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano non deve sottoporsi a isolamento fiduciario, purché non abbia soggiornato in un Paese diverso da questi nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia. L’isolamento fiduciario a casa per 14 giorni resta obbligatorio per chi è entrato in Italia:

o da un Paese diverso dai seguenti: Paesi dell’Unione europea, Paesi parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano;

o da qualsiasi Paese estero (eccetto San Marino e Vaticano), se si è soggiornato nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia in un Paese o territorio diverso dai seguenti: Paesi dell’Unione europea, Paesi parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano. Vi sono però eccezioni a queste regole (v. faq n. 3).

3. Quali sono le eccezioni all’obbligo di isolamento fiduciario per chi entra dall’estero? L’obbligo di isolamento fiduciario non si applica a:

o equipaggio di mezzi di trasporto;

o personale viaggiante;

o chi entra per comprovati motivi di lavoro, se è cittadino o residente in uno dei seguenti Paesi: Italia, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord);

o personale sanitario che entra in Italia per l’esercizio di professioni sanitarie; o lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita per andare al lavoro e per tornare a casa;

o personale da imprese con sede principale o secondaria in Italia che rientra in Italia dopo spostamenti all’estero per lavoro di durata non superiore a 120 ore (5 giorni);

o movimenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano; o funzionari e agenti dell’Unione europea, di organizzazioni internazionali, personale delle missioni diplomatiche e dei consolati, personale militare nell’esercizio delle loro funzioni;

o alunni e studenti che frequentano corso di studi in Stato diverso da quello in cui abitano e rientrano a casa almeno una volta alla settimana;

o breve permanenza in Italia (fino a 120 ore totali) per motivi di lavoro, salute

o assoluta urgenza;

o transito aeroportuale;

o transito di durata non superiore a 36 ore totali per raggiungere il proprio Paese di residenza (ad esempio entrata in Italia con un traghetto dalla Grecia per continuare in macchina fino alla propria abitazione in Germania).

Dal 3 giugno, oltre ai casi sopra elencati, l’obbligo di isolamento fiduciario non si applica più alle persone che entrano

o rientrano in Italia dai seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Se nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia c’è stata una permanenza di qualsiasi durata in Paesi diversi da quelli sopra elencati, l’isolamento fiduciario sarà ugualmente necessario. Ad esempio, una persona che il 1 luglio entra in Italia in provenienza dalla Francia sarà sottoposta a isolamento fiduciario se è entrata in Francia dagli Stati Uniti il 20 giugno, ma non sarà sottoposta a isolamento se lo spostamento dagli Stati Uniti alla Francia è avvenuto entro il 10 giugno o se tra il 15 e il 30 giugno ha soggiornato in Germania. Devono in ogni caso fare 14 giorni di isolamento fiduciario le persone che nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia hanno soggiornato o sono transitate per uno dei seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana. L’ingresso in Italia per le persone in questa situazione è tuttavia limitato (v. faq n. 1)

4. E’ consentito il turismo da e per l’estero? Dal 3 giugno le norme italiane consentono di spostarsi liberamente (quindi anche per turismo) da e per: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Gli spostamenti da e per Paesi diversi per motivi di turismo non sono invece consentiti (vedere faq. n. 1). I cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia, prima di partire per un viaggio turistico all’estero, sono consigliati di verificare quali sono le regole stabilite nel Paese di destinazione e negli eventuali Paesi di transito.

Dal 1 luglio è inoltre sempre consentito l’ingresso in Italia:

o dei cittadini di Stati membri della UE, Stati parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito, Andorra, Monaco, San Marino o Vaticano;

o degli stranieri residenti in Stati membri della UE, Stati parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito, Andorra, Monaco, San Marino o Vaticano;

o dei familiari dei cittadini dei suddetti Paesi o degli stranieri residenti negli stessi (per familiari si intendono: coniugi, uniti civilmente, partner convivente di fatto, figli a carico di età inferiore a 21 anni, ascendenti a carico);

o degli stranieri residenti in Algeria, Australia, Canada, Georgia, Giappone, Montenegro, Marocco, Nuova Zelanda, Ruanda, Serbia, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay. Tuttavia, gli ingressi da Paesi diversi da Paesi UE, Paesi parte dell’accordo di Schengen, Regno Unito, Andorra, Monaco, San Marino e Vaticano comportano ancora l’obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni. Per chi ha soggiornato o è transitato per Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, vigono particolari restrizioni (vedi faq n. 1)

5. Quando inizia l’isolamento fiduciario dopo l’ingresso in Italia, nei casi in cui resta obbligatorio? Di regola, immediatamente dopo l’ingresso in Italia. È consentito solo fare, nel minore tempo possibile, il percorso per recarsi a casa o nella diversa dimora individuata come luogo dell’isolamento. In questo tragitto non è consentito usare mezzi di trasporto pubblico diversi da quello utilizzato per entrare in Italia (ad esempio, all’arrivo a Fiumicino con l’aereo non si può prendere il treno per recarsi in centro a Roma o in qualsiasi altra destinazione). È consentito il transito aeroportuale: chi entra in Italia per via aerea in Italia può prendere, senza uscire dall’aeroporto, un altro aereo per qualsiasi destinazione nazionale o internazionale. E’ consentito il noleggio di autovetture e l’utilizzo di taxi o il noleggio con conducente. Inoltre chi entra o rientra in Italia dall’estero per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza può rinviare fino a 120 ore l’inizio dell’isolamento fiduciario. Il rinvio deve essere motivato dalle esigenze che hanno giustificato l’ingresso in Italia. Per i casi di esenzione dall’obbligo di isolamento fiduciario vedere la faq n.3.

6. Sono una persona residente all’estero, per raggiungere il Paese in cui vivo abitualmente devo passare per l’Italia. Come mi devo comportare? Il transito attraverso l’Italia da un Paese estero ad un altro Paese estero, finalizzato a raggiungere – il più rapidamente possibile e senza soste intermedie non strettamente necessarie – la propria abitazione, è consentito. Ad esempio:

o è consentito il transito aeroportuale (ad esempio viaggio da Caracas a Francoforte con scalo a Fiumicino), purché non si esca dall’area aeroportuale;

o è consentito ai croceristi che sbarcano in Italia per fine crociera di tornare nel proprio Paese (con spese a carico dell’armatore);

o è consentito imbarcare il proprio mezzo privato su un traghetto (ad esempio dalla Tunisia o dalla Grecia per l’Italia) e proseguire verso la propria abitazione sullo stesso mezzo privato (ad esempio in Olanda o in Germania). In questo caso la permanenza in Italia non deve superare le 36 ore.

All’imbarco su aereo/nave diretti in Italia è necessario compilare questa autodichiarazione (link modulo Esteri) indicando chiaramente che si tratta di un transito per raggiungere la propria abitazione sita in un Paese diverso dall’Italia. Se insorgono sintomi di Covid-19, è necessario avvisare immediatamente l’autorità sanitaria competente per territorio tramite il numero di telefono appositamente dedicato ed attendere istruzioni. È inoltre importante che, prima di intraprendere il viaggio, ci si informi sulle restrizioni agli spostamenti introdotte non solo dall’Italia, ma anche dagli altri Paesi di inizio, di transito e di destinazione. Durante il transito per l’Italia si raccomanda inoltre di mantenersi in contatto con la rappresentanza diplomatica del proprio Paese competente per l’Italia. Dal 3 giugno, possono liberamente transitare le persone che entrano o rientrano in Italia dai seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Se nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia c’è stata una permanenza di qualsiasi durata in Paesi diversi da quelli sopra elencati, il transito resta regolato dalle regole sopra indicate.

7. Sono in rientro con un volo proveniente dall’estero. Posso prendere un altro volo per altra destinazione nazionale o internazionale? Sì, il transito in aeroporto è consentito. Non è però possibile uscire dall’area aeroportuale, se si proviene da un Paese diverso dai seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord. Non possono uscire dall’area aeroportuale anche coloro che provengono da uno di questi Paesi, ma hanno soggiornato in un Paese diverso nei 14 giorni anteriori. Per chi ha soggiornato o è transitato per Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, vigono particolari restrizioni (vedi faq n. 1)

8. Sono un cittadino straniero o un italiano residente all’estero e mi trovo attualmente in Italia, posso fare rientro nel Paese dove vivo? Sì, il rientro nel proprio domicilio abitazione o residenza è sempre consentito. Si raccomanda di verificare prima della partenza le misure previste nel Paese di destinazione per contrastare la diffusione del virus. I cittadini stranieri sono consigliati inoltre di prendere contatto con l’ambasciata del proprio Paese in Italia. Per chi ha soggiornato o è transitato per Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, vigono particolari restrizioni (vedi faq n. 1)

9. Sono in rientro dall’estero. Posso chiedere ad una persona di venirmi a prendere in macchina all’aeroporto, alla stazione ferroviaria o al porto di arrivo? Sì, ma è consentito ad una sola persona convivente o coabitante nello stesso domicilio del trasportato, possibilmente munita di dispositivo di protezione. E’ tuttavia necessario verificare prima della partenza eventuali limitazioni previste per l’area del territorio nazionale di destinazione. Salvi i casi di esenzione (vedere faq n. 3), resta fermo l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione, per la sottoposizione a sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario, nonché l’obbligo di segnalare con tempestività l’eventuale insorgenza di sintomi da COVID-19 all’autorità sanitaria.

SCARICA QUI: L’AUTODICHIARAZIONE IN CASO DI ENTRATA IN ITALIA DALL’ESTERO: MODELLO 

FONTE: https://www.esteri.it/