ON.FEDI E PORTA(PD/ESTERO): ADDIZIONALE IRPEF: PERCHÈ I RESIDENTI ALL’ESTERO (MA NON TUTTI) DEVONO PAGARE LE ADDIZIONALI IRPEF. DIPENDE DALLE CONVENZIONI FISCALI" "Riceviamo spesso lettere, telefonate ed e-mail di nostri connazionali residenti all’estero i quali si lamentano perché sui loro redditi conseguiti in Italia o sulle loro pensioni italiane pagano le addizionali comunali e regionali." lo spinoso argomento è al centro di una nota degli on.li del PD eletti dalla Circoscrizione Estero Marco Fedi e Fabio Porta, che dichiarano: "La loro indignazione potrebbe sembrare giustificata, ma in effetti non è così. Innanzitutto va chiarito che si deve pagare l’Irpef (e le addizionali) per redditi conseguiti in Italia solo se previsto da una Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali o in assenza della stessa. Infatti, in base alle specifiche previsioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni corrisposte ai cittadini non residenti possono essere assoggettate: - a tassazione esclusiva nel Paese di residenza o nel Paese di erogazione del reddito; - a tassazione concorrente (cioè entrambi gli Stati prelevano un'imposta sullo stesso reddito) con diritto al credito d'imposta. Va sempre verificato quindi cosa stabilisce l’eventuale Convenzione stipulata dall’Italia con il Paese di residenza. Nei casi in cui le Convenzioni non escludono il pagamento delle imposte in Italia, va ricordato che le addizionali regionale e comunale all’IRPEF sono dovute dai contribuenti non residenti, per i quali nell’anno di riferimento risulti dovuta l’IRPEF dopo aver sottratto le detrazioni d’imposta spettanti e i crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero sempreché quest’ultimi abbiano subìto all’estero il pagamento delle imposte a titolo definitivo. Giova ricordare che le addizionali all’Irpef, al contrario di ciò che molti credono, non sono considerabili come “tasse di scopo”, cioè quelle tasse che il contribuente paga per ricevere un servizio, ma rappresentano delle vere e proprie imposte, appartenenti alla massa indistinta del gettito fiscale, che lo Stato in questo caso assegna alla competenza dei due enti locali regione e comune. La differenza fra il termine “imposta” ed il termine “tassa” infatti sarebbe proprio questa, anche se nel linguaggio comune vengono spesso usate come sinonimi. Quindi anche le persone non residenti nel territorio dello Stato sono spesso obbligate al pagamento delle addizionali regionale e comunale all’Irpef. Di converso i contribuenti che non sono tenuti al versamento dell’Irpef grazie alle Convenzioni o a detrazioni o crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero non sono tenuti neanche al versamento delle addizionali regionali e comunali. Salvo i casi di domicilio fiscale stabilito dall’Agenzia delle Entrate, le persone fisiche non residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel comune in cui hanno prodotto il reddito o, se il reddito è stato prodotto in più comuni, nel comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. L’addizionale regionale all’Irpef è dovuta alla Regione nella quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce l’imposta. Le addizionali comunali Irpef sono dovute al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale a partire dal 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’imposta. Importante: per l’addizionale comunale è dovuto anche un acconto per l’anno successivo nella misura del 30%, che si calcola sull’addizionale dovuta sull’imponibile dell’anno precedente, in base alle aliquote stabilite dal Comune nel quale si ha la residenza al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’acconto. Tuttavia, per le pensioni corrisposte ai non residenti, il luogo di produzione è individuato in conformità a quanto stabilito dall'articolo 23, comma 2, lett. a) del TUIR, in base al luogo in cui è ubicata la sede legale dell'Istituto previdenziale erogante, come riporta la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 21 settembre 2007, n. 261. Per le pensioni erogate dall'Inps e dall’Inpdap, quindi, si applicano le aliquote previste per le addizionali della Regione Lazio e del Comune di Roma che sono solitamente più alte di quelle dei comuni dove gli interessati hanno il domicilio fiscale (su questa norma penalizzante sarebbe opportuno intervenire…). Per i contribuenti con redditi da lavoro dipendente e assimilati, e di pensioni, le addizionali comunali Irpef vengono calcolate direttamente dai sostituti d’imposta, datore di lavoro o ente pensionistico, nel momento in cui vengono elaborate le operazioni di conguaglio relative a tali redditi. Per i contribuenti con redditi diversi da quelli prodotti da lavoro dipendente o pensionati, la determinazione e il pagamento delle addizionali avviene in sede di dichiarazione dei redditi. Le addizionali regionale e comunale si calcolano applicando un’aliquota al reddito complessivo determinato, ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili. Inoltre, sono state previste differenti condizioni soggettive per l’applicazione delle varie aliquote ed aliquote agevolate per alcuni soggetti." concludono i deputati PD, Marco Fedi e Fabio Porta.(ITL/ITNET)