Crediamo di fare cosa utile illustrando sinteticamente ai nostri connazionali residenti all’estero le regole in vigore per il 2017 della normativa che disciplina l’erogazione delle loro attuali o future pensioni. Partiamo dall’anzianità contributiva per la pensione di vecchiaia. E’ opportuno ricordare che in Italia, a differenza di tanti altri Paesi meno “esigenti”, esiste un requisito minimo contributivo molto (troppo) alto per perfezionare il diritto alla pensione di vecchiaia e cioè 20 anni (mentre ce ne vogliono 5 in Germania, 1 in Canada, 15 sia in Francia che in Spagna e solo in alcuni casi molto particolari anche in Italia). Infatti a decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo. I lavoratori residenti all’estero in un Paese con il quale l’Italia ha stipulato una convenzione di sicurezza sociale possono maturare tale requisito totalizzando i periodi accreditati nei due (o in alcuni casi più) Paesi. Ma quali sono invece i requisiti anagrafici? Per l’accesso alla pensione di vecchiaia è richiesto il possesso dei seguenti requisiti anagrafici: le lavoratrici dipendenti assicurate al FPLD dell’AGO dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 possono andare in pensione a 65 anni e sette mesi; le lavoratrici autonome e della gestione separata dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 possono andare in pensione a 66 anni e 1 mese; i lavoratori dipendenti iscritti all’AGO ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e lavoratrici iscritte alle casse ex Inpdap dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 possono andare in pensione a 66 anni e 7 mesi; i lavoratori autonomi e della gestione separata dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 possono andare in pensione a 66 anni e 7 mesi. Giova tuttavia ricordare, anche se si presume siano pochi gli emigrati interessati, che dal 1° gennaio 2012, i soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia: a) in presenza del requisito contributivo di 20 anni – fermi restando i requisiti anagrafici suindicati - se l’importo della pensione risulta non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (c.d. importo soglia); b) al compimento dei 70 anni e sette mesi di età (anno 2017) e con 5 anni di contribuzione “effettiva” (obbligatoria, volontaria, da riscatto) - con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo - a prescindere dall’importo della pensione fatto maturare. Ma vediamo ora come si può far valere il diritto alla cosiddetta pensione anticipata (quella cioè che prescinde dall’età anagrafica) e che si può ottenere anche con il meccanismo della totalizzazione dei contributi esteri. I soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata nel 2017 se in possesso della seguente anzianità contributiva: 42 anni e 10 mesi se uomini e 41 anni e 10 mesi se donne. Va infine ricordato che i residenti all’estero - in Paesi convenzionati - i quali possono far valere periodi di contribuzione in Italia potrebbero aver diritto anche alla pensione di reversibilità e di invalidità (i lavoratori invalidi possono in alcuni casi anticipare il pensionamento). Per quanto riguarda invece la tassazione delle pensioni, tra le nuove misure di rilevanza fiscale introdotte ricordiamo per i nostri connazionali la modifica della disciplina delle detrazioni Irpef spettanti ai titolari di redditi da pensione (articolo 1, comma 210, Legge n. 232/2016). Si tratta di un intervento sulla cosiddetta “no tax area” per i pensionati. Si stabilisce infatti una disciplina uniforme tra lavoratori e pensionati per le detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi, estendendo ai soggetti pensionati di età inferiore a 75 anni la misura delle detrazioni già prevista per gli altri soggetti (ultra75enni e lavoratori), per cui il reddito da pensione non tassabile passerà da 7.800 a 8.174 euro. L’aumento della soglia avrà effetto su tutti i pensionati, e non solo su coloro che hanno un reddito inferiore agli 8.124 euro: l’esenzione dalle tasse riguarda infatti la prima parte del reddito per tutti i contribuenti che percepiscono fino a 55mila euro lordi l’anno. Dell’innalzamento della “no tax area” saranno beneficiati anche i nostri pensionati residenti all’estero i quali paghino, per svariati motivi, le tasse sulla loro pensione in Italia. Va ricordato inoltre che le pensioni 2017 non saranno rivalutate: gli indici di rivalutazione 2016 e 2017 definiti da decreto del ministero dell’Economia sono entrambi pari a zero e il risultato è che sul fronte della rivalutazione rispetto all’inflazione non ci sarà alcun conguaglio da fare per la pensione 2017.
I deputati del PD Estero: Marco Fedi e Fabio Porta