Abbiamo informato nei precedenti comunicati che i giovani italiani i quali lavorano all’estero e non si iscrivono all’AIRE (mantenendo così la residenza fiscale in Italia) sono tenuti a presentare ogni anno la dichiarazione dei redditi in Italia (principio della World Wide Taxation stabilito dal TUIR e purtroppo paradossalmente consentito dalle convenzioni contro (sic!!!) le doppie imposizioni fiscali). Se così non fanno rischiano di essere assoggettati a doppia tassazione senza tuttavia, se omettono o ritardano la dichiarazione dei redditi, poter richiedere ed ottenere il credito di imposta. Ed abbiamo spiegato le cause di questo concreto pericolo dovute al perverso intreccio tra normativa nazionale ed internazionale (convenzionale). Con una interrogazione parlamentare e con altre iniziative che stiamo avviando abbiamo chiesto e chiederemo al Governo di “sanare” o comunque di non penalizzare (sanzionare) i nostri connazionali che in questi anni non hanno adempiuto ai loro doveri fiscali – soprattutto perché ignari delle norme in vigore – e hanno omesso di dichiarare i redditi conseguiti all’estero. Auspichiamo che il Governo trovi una soluzione rapida e soddisfacente. Invece per i redditi conseguiti all’estero nel 2016 dai lavoratori italiani all’estero i quali non si sono cancellati dall’Anagrafe della popolazione residente in Italia consigliamo di leggere la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 4 aprile u.s. che costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni, per l’anno di imposta 2016, riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all’Amministrazione finanziaria. Il documento è destinato soprattutto ai contribuenti, ma anche ai Caf ed ai professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni presentate tramite modello 730 ed agli uffici dell’Amministrazione finanziaria che svolgono l’attività di assistenza e di controllo della documentazione in sede di controllo formale delle dichiarazioni. La Circolare infatti al capitolo “Credito di imposta per i redditi prodotti all’estero” – pagina 304 – indica quali sono le procedure da seguire per ottenere il credito d’imposta che per legge (art. 165 del TUIR) spetta ai contribuenti residenti in Italia che hanno percepito redditi (di lavoro dipendente, di pensione, utili e proventi, ecc.) in un Paese estero nel quale sono state pagate imposte divenute definitive a partire dal 2016. Trattandosi tuttavia di materia molto complessa e delicata suggeriamo a tutte le persone interessate di rivolgersi ad un patronato di riferimento in grado di fornire una consulenza opportuna ed efficace, oppure all’Agenzia delle Entrate direttamente o ad un libero professionista qualificato nel settore.