UN RISULTATO POSITIVO: CONTINUARE A LAVORARE PER LA PIENA PARITÀ, ANCHE OLTRE EUROPA.
Le detrazioni fiscali per carichi di famiglia sono automaticamente estese, insieme a tutte le deduzioni, detrazioni e agevolazioni fiscali previste dal nostro regime fiscale, ai lavoratori che producano il 75% del loro reddito in Italia, quindi soggetti al fisco italiano, anche se residenti in un Paese UE o dello spazio economico europeo. La legge europea 2013, appena approvata dalla Camera, prevede questa piena equiparazione. Si è evitata in questo modo una procedura di infrazione garantendo la parità di trattamento. Ora, però, dobbiamo estendere queste tutele anche ai lavoratori fuori dai confini europei. Le disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, appena approvate in via definitiva dalla Camera dei Deputati, contengono questa importante novità per i residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurino un adeguato scambio di informazioni con l’Italia. L’articolo 7 della legge europea 2013 bis introduce il comma 3-bis nell’articolo 24 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) ed estende le agevolazioni fiscali previste per i soggetti residenti in Italia – in termini di deduzioni e detrazioni – ai contribuenti residenti fiscalmente in un altro Stato membro o in un Paese dello Spazio economico europeo, a condizione che producano almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia e non godano di analoghe agevolazioni fiscali localmente. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze adotterà ora un proprio decreto con le disposizioni attuative della norma.