Nessuna risposta, fino ad oggi, da parte del Governo alla mia interrogazione sull’ICI dello scorso aprile. Siamo oramai prossimi alla data ultima per il pagamento dell’acconto che come è noto si deve pagare entro il 16 giugno e gli italiani residenti all’estero proprietari di casa in Italia non sanno ancora con certezza assoluta se devono pagare l’imposta comunale sugli immobili oppure ne sono esenti.

Dal punto di vista normativo e procedurale si è creato insomma un vero e proprio pasticcio che questo Governo insensibile ed inetto non vuole o non è in grado di chiarire. Ma procediamo con ordine. Con l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è stata disposta l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (Ici) a favore, oltre che dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, anche di quelle ad essa «assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale». Con la risoluzione n. 12 del 5 giugno 2008, il Dipartimento delle finanze, Direzione federalismo fiscale, disponeva che l'esenzione va, inoltre, riconosciuta a tutte le unità immobiliari che il comune, con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ha assimilato alle abitazioni principali. Nel concetto di «assimilazione» vanno ricomprese - era sostenuto nella risoluzione - tutte le ipotesi in cui il comune, indipendentemente dalla dizione utilizzata, ha inteso estendere i benefici previsti per le abitazioni principali. Quindi tali unità immobiliari possono godere dell'esenzione dall'Ici nel caso in cui i regolamenti comunali ne abbiano espressamente previsto l'assimilazione all'abitazione principale. Un elevato numero di comuni italiani si è dotato di un regolamento o ha emanato una delibera che prevede l'assimilazione ad abitazione principale delle unità immobiliari possedute dagli italiani residenti all'estero i quali quindi non hanno dovuto versare l'Ici per l'anno 2008. Tuttavia con la risoluzione n. 1 del 4 marzo 2009 il Dipartimento delle finanze Direzione federalismo fiscale, del Ministero dell'economia e delle finanze, ha nuovamente chiarito, ancorché con molto ritardo rispetto all'entrata in vigore della normativa che ha disposto l'esenzione dall'Ici, quali sono le ipotesi di assimilazione all'abitazione principale cui possono riferirsi i regolamenti o le delibere comunali. La Risoluzione n. 1 del Dipartimento delle finanze asserisce che dalla lettura della relazione illustrativa della normativa che ha introdotto l'esenzione dall'Ici (e cioè la legge n. 126 del 24 luglio 2008), le ipotesi di assimilazione ad abitazione principale sono riconducibili ESCLUSIVAMENTE a quelle previste da; a) l'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che permette di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) l'articolo 59, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la possibilità di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela. Conseguentemente, secondo la nuova interpretazione del Dipartimento delle finanze, Direzione federalismo fiscale, del Ministero dell'economia e delle finanze, si evince che sono da escludere dall'assimilazione ad abitazione principale, e quindi dall'esenzione dall'Ici, le unità immobiliari possedute dagli italiani residenti all'estero. La risoluzione precisa addirittura che i comuni devono provvedere, al recupero del tributo nei confronti dei contribuenti che non hanno effettuato il versamento dell'Ici relativa all'anno 2008 ritenendo, sulla base delle precedenti indicazioni fornite, di rientrare nelle condizioni di esenzione. Nella mia interrogazione chiedevo quali misure il Ministero dell’Economia e delle Finanze intende adottare per tutelare i diritti dei contribuenti italiani residenti all'estero e proprietari di unità immobiliare in Italia equiparata dai regolamenti comunali a prima abitazione e quindi esente dall'imposta comunale sugli immobili. Chiedevo inoltre se il Ministero non ritiene necessario intervenire presso le autorità fiscali competenti per verificare quali siano i motivi per cui con la risoluzione n. 12 del 5 giugno 2008, il Dipartimento delle finanze, Direzione federalismo fiscale, disponeva che l'esenzione va a tutte le unità immobiliari che il comune, con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ha assimilato alle abitazioni principali e successivamente lo stesso Dipartimento, con Risoluzione n. 1 del 4 marzo 2009 limitava il concetto di assimilazione esclusivamente a quelle previste dalla legge n. 126/2008 smentendo se stesso e addirittura dando istruzioni ai Comuni di recuperare il tributo nei confronti dei soggetti - come gli italiani residenti all'estero - che avevano creduto sulla base delle precedenti indicazioni fornite dallo stesso Dipartimento di rientrare nelle condizioni di esenzione. Quindi allo stato attuale delle cose e in base alla interpretazione letterale della normativa fatta dal Dipartimento delle finanze, Direzione federalismo fiscale, del Ministero dell'economia e delle finanze, gli italiani residenti all’estero non sono esenti dal pagamento dell’ICI. Da informazioni ufficiose abbiamo anche appreso che la risposta del Ministero delle Finanze alla nostra interrogazione si baserà sulla interpretazione restrittiva prevista dalla Risoluzione n. 1 succitata della Direzione Federalismo Fiscale. Come si comporteranno allora i comuni? Questo non sono ovviamente in grado di anticiparlo. Ecco perché è auspicabile un chiarimento definitivo ed inequivocabile da parte delle autorità competenti di cui purtroppo siamo ancora in attesa. Consiglio nel frattempo agli italiani residenti all’estero – in attesa del chiarimento definitivo - di non versare l’acconto (visto che la legge consente di pagare in un’unica soluzione nel periodo 1° dicembre - 16 dicembre, con l’applicazione degli interessi nella misura del 3%).