La riduzione del 50% dell’IMU e di due terzi della TARI va applicata a favore dei titolari di pensione in regime di convenzione internazionale sia nell’ambito dell’Unione europea che con i Paesi extracomunitari. Sono finalmente arrivati i chiarimenti del MEF in riposta alle nostre sollecitazioni.

Non avevamo dubbi sulla corretta interpretazione della legge (visto che abbiamo contribuito a formularla) e lo abbiamo sostenuto in più occasioni. Ora il MEF ha chiarito definitivamente i dubbi sollevati impropriamente da alcuni siti di informazione fiscale “on line” che hanno evidentemente scarsa dimestichezza con la terminologia previdenziale e le cui interpretazioni incorrettamente restrittive erano state recepite da alcuni comuni italiani (e fortunatamente non da tutti). Il Dipartimento delle Finanze del MEF (Direzione Legislazione Tributaria) nella sua recente Risoluzione n. 5/DF concernente gli immobili posseduti in Italia a titolo di proprietà od usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato ha chiarito che la parziale esenzione spetta ai titolari di pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale, e quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati: in Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito, consultabili al seguente link: (https://www.inps.it/prestazioniservizi/paesi-dellunione-europea-e-altri-stati-che-applicano-i-regolamenti-comunitari-disicurezza-sociale); in Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l’Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (pensione in regime di convenzione bilaterale), consultabili al seguente link: (https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-extra-ue-convenzionati). Il MEF ha anche ribadito che è escluso dal perimetro applicativo della disposizione il caso in cui la pensione è maturata esclusivamente in uno Stato estero (cioè una pensione non in convenzione ma con i soli contributi esteri). Va quindi dato per scontato che la titolarità invece di un pro-rata di pensione estero maturato in regime di totalizzazione con l’Italia dia diritto all’agevolazione. Ci lascia invece perplessi, e per questo chiederemo un ulteriore chiarimento al MEF, la contorta argomentazione espressa dal MEF nella sua Risoluzione dove si sostiene che (riportiamo testualmente con virgolettato) “che il regime agevolativo in commento non può essere concesso indipendentemente dal Paese di residenza, poiché la norma prevede espressamente, tra le altre condizioni, che sussista anche quella della residenza “in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia”, indicando con questa locuzione che ci deve essere coincidenza tra lo Stato di residenza, diverso dall’Italia, e lo Stato che eroga la pensione.”. Sembrerebbe infatti che il MEF voglia escludere dall’agevolazione, ad esempio, un soggetto che ha maturato una pensione in regime di convenzione tra Italia e Francia ma risieda in Germania. Noi riteniamo invece che l’agevolazione vada attribuita al titolare di una pensione in regime internazionale con l’Italia a prescindere dalla residenza (a patto ovviamente che il Paese di residenza non sia l’Italia). Si poteva fare di meglio e di più come alcuni sostengono (e sosterranno) ? Forse. Ma vi assicuro che data la congiuntura sanitario-economica e le circostanze politiche possiamo, almeno per ora, accontentarci.