Per correggere l’anomalia della Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali tra Italia e Bulgaria sono intervenuta, nel corso del 2020, con una interrogazione parlamentare al Governo (ha risposto Il Ministero del Lavoro) e con interventi politici presso il Dipartimento delle Finanze del MEF.

Tuttavia la situazione – almeno per ora – non è mutata: i nostri connazionali residenti in Bulgaria e titolari di una pensione dell’Inps continuano ad essere tassati in Italia. L’anomalia sta nel fatto che mentre quasi tutte le convenzioni fiscali stipulate dall’Italia prevedano – come prescritto dall’OCSE – la tassazione delle pensioni delle gestioni private (tipo Inps) nel Paese di residenza, quella con la Bulgaria, a causa di una misteriosa clausola della convenzione di cui non né si conosce né si capisce il motivo, prevede la tassazione in Italia a meno che non si possegga la nazionalità bulgara. Questa situazione ha determinato notevoli disagi amministrativi ed economici ai nostri connazionali pensionati dell’Inps residenti nel Paese dell’Est Europa. Sono quindi intervenuta nuovamente in questi giorni presso l’Agenzia delle Entrate, con una lettera al Direttore Ernesto Maria Ruffini sollecitando un suo interessamento. Nella lunga e dettagliata lettera ho descritto il problema, ho cercato di spiegare le ragioni dei nostri connazionali e ho suggerito una possibile soluzione amministrativa da applicare ancor prima di provare a modificare la convenzione stessa (opzione, quest’ultima, proposta dallo stesso MEF ma che richiede tempi lunghi). Come quasi tutte le convenzioni fiscali stipulate dall’Italia anche quella con la Bulgaria prevede (art. 16), sulla scorta del modello standard convenzionale OCSE mutuato da tutti i Paesi appartenenti all’Organizzazione mondiale per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che “le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”. In parole povere le pensioni dell’Inps pagate ad un residente della Bulgaria devono essere tassate dalla Bulgaria (fanno eccezione le pensioni dei dipendenti pubblici che vengono tassate invece dallo Stato che le eroga). Nello specifico caso della Bulgaria le autorità fiscali di questo Paese non utilizzano, ai fini dei rapporti con l’Italia e della detassazione, il Modulo “EP-I” dell’Inps ma predispongono l’attestazione adoperando la propria modulistica. Le autorità fiscali bulgare rilasciano due tipologie di certificati di residenza fiscale: 1. certificato attestante la qualità di “residente fiscale”, ai sensi della convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale in vigore tra la Repubblica di Bulgaria e uno Stato straniero; 2. certificato attestante la qualità di “residente fiscale”, ai sensi della legge interna bulgara sui redditi delle persone fisiche. L’Inps ha deciso di considerare utile ai fini del buon esito delle domande di esenzione dall’imposizione in Italia delle pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati soltanto le certificazioni attestanti espressamente la qualità di residente fiscale ai sensi della convenzione per evitare la doppia imposizione in vigore tra l’Italia e la Repubblica di Bulgaria. Per poter ottenere tale certificato, TUTTAVIA, il pensionato interessato deve avere la NAZIONALITÀ BULGARA. Lo stabilisce, ed è qui L’ANOMALIA, l’articolo 1 della Convenzione che statuisce al paragrafo 2, lettera b, che una persona fisica per essere considerata residente fiscale della Bulgaria deve possedere la nazionalità bulgara! E per questo motivo i pensionati italiani Inps residenti in Bulgaria, che non hanno la cittadinanza bulgara e cioè la quasi totalità, invece di essere detassati vengono tassati alla fonte dall’Inps, pagando così una aliquota fiscale più elevata e andando inoltre incontro ovviamente al rischio di essere nuovamente tassati in Bulgaria e sottoposti quindi a doppia tassazione. Ora, alla luce di questa situazione penalizzante e ingiusta per i nostri pensionati residenti in Bulgaria, e considerata realisticamente l’impraticabilità di una pronta modifica del succitato articolo 1, comma 2, lettera b, della convenzione, ho chiesto al Direttore dell’Agenzia delle Entrate se non ritenga giusto ed opportuno dare disposizioni all’Inps, e alle sue strutture territoriali, di considerare utile al buon esito delle domande di esenzione dall’imposizione in Italia di pensione delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati la certificazione attestante la qualità di residente fiscale in Bulgaria rilasciata dalle competenti autorità fiscali bulgare anche se essa non contiene il riferimento alla convenzione per evitare la doppia imposizione in vigore tra l’Italia e la Repubblica di Bulgaria. In questo modo l’Inps sarà in grado di detassare la pensione degli italiani residenti in Bulgaria, così come d’altronde praticamente previsto dalla convenzione contro le doppie imposizione fiscali, venendo incontro alle pressanti e legittime richieste dei nostri pensionati residenti in Bulgaria, considerato che sia il Governo nella risposta alla mia interrogazione, sia il Dipartimento delle Finanze del MEF in risposta ad una mia richiesta, avevano manifestato la loro disponibilità ad una soluzione amministrativa della controversia. Rimaniamo ora in fiduciosa attesa di una risposta positiva dell’ADE.