Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (ADE) in merito ai requisiti necessari per ottenere gli incentivi fiscali per il rientro in Italia da parte di docenti e ricercatori residenti all’estero.

In risposta ad uno specifico interpello (la n. 274 del 26 agosto) l’ADE ha chiarito i dubbi di un cittadino italiano residente in Svizzera e regolarmente iscritto all’AIRE, laureato e che svolge attività di ricerca presso una azienda farmaceutica, il quale voleva accettare una offerta di lavoro di ricerca di una azienda italiana e rientrare in Italia. Nella sua risposta l’Agenzia ha ricordato che in virtù della legge n. 122/2010, e successive modifiche (si tratta come si ricorderà di una norma che ha cercato di rispondere alla duplice esigenza di porre rimedio al c.d. fenomeno della "fuga dei cervelli" e allo stesso tempo di favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico del Paese), i docenti e i ricercatori che si trasferiscono in Italia possono beneficiare dello sconto fiscale del 90% sul loro imponibile reddituale per cinque periodi di imposta successivi al momento in cui diventano fiscalmente residenti in Italia (ma anche fino a dieci se hanno figli minorenni a carico), al verificarsi delle seguenti condizioni: a) essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato; b) essere stati non occasionalmente residenti all'estero; c) aver svolto all'estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università; d) svolgere l'attività di docenza e ricerca in Italia; e) acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Ricordo che un’altra condizione necessaria per l'applicazione dell'agevolazione è che il ricercatore mantenga la residenza in Italia durante il periodo di fruizione. L’Agenzia ha voluto chiarire nella sua risposta che in virtù della normativa in vigore che richiede che l’attività all’estero sia stata svolta presso una università o un centro di ricerca, pubblico o privato, per quanto riguarda invece l’attività da svolgere in Italia non assume rilievo – sempre in base alla legge – la natura del datore di lavoro o del soggetto committente ma l’importante è che l’attività di ricerca o di docenza si svolga presso una università, pubblica o privata, o un centro di ricerca pubblico o privato, o una impresa o un ente che, in ragione della peculiarità del settore economico in cui opera, disponga di strutture organizzative finalizzate alla ricerca.