Per evitare una doppia imposizione Italia e Svizzera hanno concluso un accordo amichevole relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri a seguito delle misure adottate nel contesto della lotta alla diffusione del COVID-19.

Praticamente tutto il telelavoro svolto dai frontalieri dalla propria abitazione in Italia sarà considerato dalle autorità nazionali svizzere come lavoro svolto regolarmente in Svizzera, senza dunque alcuna implicazione problematica sul piano fiscale e previdenziale: ciò per evitare il rischio che migliaia di frontalieri sarebbero stati altrimenti costretti a versare il contributo INPS e a vedersi tassati ai fini fiscali in Italia. L’Accordo si è reso necessario in considerazione del fatto che, a seguito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, molti lavoratori transfrontalieri non hanno potuto recarsi fisicamente nell'altro Stato per svolgere la propria attività dipendente, oppure sono stati scoraggiati dal rientrare nel proprio Stato di residenza al termine dello svolgimento dell’attività dipendente Si tratta dunque di un accordo temporaneo e interpretativo sul trattamento fiscale dei lavoratori frontalieri. In base al testo dell’accordo diffuso dal MEF le competenti autorità italiane e svizzere hanno stabilito in pratica che, in via eccezionale e provvisoria, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza, a domicilio e per conto di un datore di lavoro situato nell'altro Stato contraente, a seguito delle misure adottate per combattere la diffusione del COVID-19, sono considerati giorni di lavoro nello Stato in cui la persona avrebbe lavorato e ricevuto in corrispettivo il salario, lo stipendio e le altre remunerazioni analoghe (“reddito”) in assenza di tali misure. Sempre in base all’accordo e sempre in via eccezionale e provvisoria è stato inoltre stabilito che i lavoratori che hanno passato più giorni consecutivi nell'altro Stato contraente allo scopo di svolgere la propria attività dipendente per conto di un datore di lavoro situato in detto altro Stato contraente, senza regolare rientro quotidiano nello Stato di residenza a seguito delle misure adottate per combattere la diffusione del COVID-19 (in particolare, Decreto Ministeriale italiano 120/2020 del 17 marzo 2020), sono considerati frontalieri ai sensi dell’Accordo del 3 ottobre 1974. L’accordo amichevole entra in vigore il giorno successivo alla firma da parte delle due autorità competenti (19 giugno) e le disposizioni si applicano dal 24 febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020 compreso. Si tratta di una intesa che, secondo i sindacati locali dei frontalieri, insieme alla proroga dell’indennità di disoccupazione Naspi, rafforza le tutele dei frontalieri sia per chi ha necessità di lavorare con lo smartworking, sia per chi, soprattutto, si trovava lasciato a casa perché con contratto a termine.