La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 11, ha dichiarato illegittime le norme sull’immigrazione nella parte in cui escludono l’attribuzione della pensione di inabilità agli stranieri extracomunitrari perché non risultano in possesso dei requisito di reddito. In altre parole, è sufficiente il permesso di soggiorno normale e non quello CE,

per il cui rilascio vi sono particolari requisiti di reddito. Riferendosi alle norme approvate dal 1998 al 2001 per finire con le nuove prescrizioni del 2007, introdotte dopo l’omicidio a Roma di Giovanna Reggiani, la Consulta ha rilevato una “intrinseca irragionevolezza del complesso normativo” e la disparità di trattamento tra cittadini e stranieri legalmente e non occasionalmente soggiornanti in Italia. A sollevare la questione di costituzionalità è stato il Tribunale di Prato, nell’ambito di un giudizio avviato dal tutore di un cittadino albanese regolarmente entrato in Italia nel 2000 ma senza la carta di soggiorno perché privo dei requisiti minimi di reddito. Il tutore si è rivolto al giudice per contestare la ragionevolezza delle norme in quanto il cittadino albanese “non produce reddito” in seguito ad un incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto nel 2003. Da allora si trova in coma vegetativo e pur essendo stato riconosciuto, quindi, totalmente invalido e bisognoso di assistenza, gli è stato negato l’assegno perché senza reddito non poteva ottenere la carta di soggiorno di lungo periodo. A questo proposito la Consulta sottolinea che, per quanto riguarda i cittadini italiani, “mentre l’indennità di accompagnamento è concessa per il solo fatto della minorazione, senza che le condizioni reddituali vengano in alcun modo in rilievo, la pensione di inabilità è preclusa “ proprio nei casi in cui via sia “un reddito superiore ad una misura fissata dalla legge”. A parere della Corte subordinare, nel caso degli immigrati, la pensione di invalidità “al possesso di titolo di soggiorno” che a sua volta “presuppone invece il godimento di un reddito, rende ancora più evidente l’intrinseca irragionevolezza delle norme”. La sentenza è cosi rilevante che è stata ripresa dal presidente della Corte Costituzionale come emblematico caso di possibili “stati di tensione” fra diverse normative vigenti. Delle considerazioni del presidente della Corte Costituzionale se ne darà notizia con una mail successiva (.Roberto mozzarella)