ROMA - È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge costituzionale n 1/2020, che riduce il numero dei parlamentari. La legge entra in vigore il prossimo 5 novembre.

Sottoposta a referendum confermativo, la riforma riduce a 400 il numero dei deputati, di cui 8 eletti all’estero, e a 200 quello dei senatori, di cui 4 eletti all’estero. Cinque, in totale, il numero dei senatori a vita. Il testo promulgato dal Presidente Mattarella.

“Art. 1 - Numero dei deputati 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: “seicentotrenta” è sostituita dalla seguente: “quattrocento” e la parola: “dodici” è sostituita dalla seguente: “otto”;

b) al quarto comma, la parola: “seicentodiciotto” è sostituita dalla seguente:

“trecentonovantadue” (“La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti” - ndr).

Art. 2 - Numero dei senatori 1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: “trecentoquindici” è sostituita alla seguente: “duecento” e la parola: “sei” è sostituita dalla seguente: “quattro”;

b) al terzo comma, dopo la parola: “Regione” sono inserite le seguenti: “o Provincia autonoma” e la parola: “sette” è sostituita dalla seguente: “tre”; (“Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno” - ndr)

c) il quarto comma è sostituito dal seguente: “La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti”.

Art. 3 - Senatori a vita 1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque”.

Art. 4 - Decorrenza delle disposizioni 1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore. La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato”. (aise)